Art. 3.

      1. Con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, per i prodotti di cui all'articolo 2 e per le relative attrezzature informatiche, nonché per le pubblicazioni, gli stampati e altri prodotti grafici o informatici comuni delle amministrazioni statali, provvede:

          a) a determinarne le caratteristiche, di intesa con le amministrazioni interessate;

          b) a svolgere i necessari interventi per la razionalizzazione dei tipi, dei formati e delle caratteristiche;

          c) a iscriverli in appositi e distinti modulari costantemente aggiornati;

 

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          d) a individuarne tutti i fabbisogni, a carattere ordinario e straordinario, per le amministrazioni statali, assicurando la regolarità dei relativi approvvigionamenti;

          e) a commissionarne i quantitativi e ad affidarne la conservazione e la distribuzione, in base all'atto di concessione di cui all'articolo 10, all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

          f) a verificarne la valenza artistica e tecnica mediante l'istituzione di un'apposita conferenza permanente;

          g) a determinare i prezzi delle loro forniture a mezzo di un'apposita commissione, tenuto presente l'andamento dei prezzi di mercato per prodotti analoghi o similari;

          h) ad autorizzarne le forniture a committenti terzi, purché tale attività non intralci le produzioni in corso per le amministrazioni dello Stato;

          i) ad espletare la vigilanza e il controllo, anche per conto di terzi che ne facciano richiesta, sulla produzione, conservazione e distribuzione delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto, a mezzo del dipendente Ispettorato carte valori, avvalendosi, eventualmente, del Corpo della guardia di finanza.